Danno da vacanza rovinata tra normativa e giurisprudenza

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Il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva N.90/314/CEE rappresenta uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art.2059 c.c. di pregiudizio risarcibile e si realizza quando il turista patisce disagi per problemi legati a varie possibili cause quali l’organizzazione del soggiorno, del mezzo di trasporto, difformità tra quanto prenotato e quanto effettivamente trovato in termini di struttura alberghiera o da altre cause che di fatto compromettono lo stato psicofisico del viaggiatore e l’impossibilità di godere pienamente del viaggio acquistato .

Ma perché si configuri il danno da vacanza rovinata occorre secondo quanto previsto dal Codice del Turismo, che:

  • la causa rientri nell’inadempimento contrattuale o nell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico
  • l’inadempimento non sia di poca importanza
  • il consumatore dimostri con prove tangibili che il disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte , della vacanza programmata, sia dovuto ad uno specifico inadempimento contrattuale da parte del tour operator, dalla struttura o dall’agenzia di viaggio che ha proposto e venduto il pacchetto.

Una volta accertato che trattasi di danno da vacanza rovinata, il risarcimento può essere di due tipi:

  • danno patrimoniale per i costi sostenuti
  • danno esistenziale o morale causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio.

La richiesta di rimborso vacanze rovinate o il risarcimento dei danni subiti durante il viaggio è prevista nei seguenti casi , che ricordiamo essere a titolo esemplificativo e non esaustivo :

  • Hotel, albergo, residence o campeggio che non corrisponde a quanto acquistato
  • se la vacanza diventa un incubo e fonte di stress per il viaggiatore
  • lavori di ristrutturazione durante il soggiorno
  • mancata consegna del bagaglio, danneggiamento o smarrimento della valigia
  • spiaggia non praticabile o altri servizi non disponibili
  • volo in ritardo o cancellato
  • overbooking

La lettera di reclamo , di rimborso o risarcimento del danno da vacanza rovinata , va spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec e deve contenere i dati del tour operator nonchè quelli del viaggiatore, del contratto sottoscritto con l’agenzia di viaggi o altro intermediario, la descrizione dell’accaduto supportata dalla relativa documentazione fotografica e fiscale.

La richiesta di rimborso o risarcimento, va presentata entro e non oltre dieci giorni dalla data di rientro, oppure durante il viaggio al rappresentante del posto o all’accompagnatore (art.49 Codice del Turismo).

Il suddetto termine dei dieci giorni, secondo la Suprema Corte di Cassazione , (Cass. 297/2011), non determina la prescrizione del diritto ad essere risarciti che può ritenersi tale solo dopo un anno dal rientro che arrivano a tre se si stratta di danni alla persona.

Se invece il reclamo riguarda il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta , rispettivamente , di danni alla persona o alle cose .

Avv. Vincenzo Fonzo

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