NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA – ECCO I REQUISITI CHE COSTRINGONO ALL’IMMEDIATO ADEGUAMENTO NELLE SRL

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L’art. 379 del codice della crisi d’impresa (D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019), già in vigore dal 16 Marzo 2019, ha modificato l’articolo 2477 del codice civile diminuendo drasticamente i requisiti minimi per le società a responsabilità limitata e per le cooperative a responsabilità limitata affinché sussista l’obbligato di dotarsi di un organo di controllo.

il nuovo art. 2477 c.c., infatti, prevede che “la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  1. a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.”

Al contempo viene previsto l’obbligo per le società a responsabilità limitata (ivi comprese le società consortili) e le società cooperative a responsabilità limitata di provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, qualora necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo), entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore (pertanto entro il 16 dicembre 2019).

In realtà la maggior parte delle Camere di Commercio sta già emettendo circolari interne e/o comunicati stampa ed informative agli iscritti, nelle quali si auspica che tale adeguamento sia adottato già nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio 2018 (e dunque nel periodo aprile – giugno 2019) anche per consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell’esercizio 2019 in corso.

Sebbene l’espressione “la nomina dell’organo di controllo o del revisore” alimenti interpretazioni differenti, secondo l’orientamento prevalente:

– sarebbe permessa la nomina del solo revisore legale o società di revisione;
–   non sarebbe invece permessa la nomina del solo ODC che, se effettuata, farebbe scattare a carico della Srl l’obbligo di assegnare anche l’incarico della revisione legale, conferendolo allo stesso ODC oppure a un revisore legale “esterno” o a una società di revisione.
Nella scelta, la Srl dovrà considerare vari aspetti e non optare per la nomina del solo revisore con l’obiettivo di contenere i costi. Una decisione consapevole dovrebbe anche tener conto che:
– la nomina dell’ODC amplia e rafforza la portata e l’efficacia del sistema di controllo: i sindaci, a differenza del revisore, partecipano alle riunioni degli organi amministrativi e delle assemblee dei soci e pertanto sono messi in grado di vigilare sulla correttezza dei processi decisionali, essendo coinvolti, fin dall’inizio, nel loro svolgimento;
– l’ODC vigila sull’osservanza della legge e dello statuto ed è dotato di rilevanti poteri di ispezione e intervento per l’individuazione delle irregolarità.

Altra rilevante novità della legge 155/2017 riguarda i soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, è la stessa non avvenga entro i termini previsti dalla legge, La segnalazione che dovrà essere fatta al Tribunale, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell’art. 2477 c.c.), ma potrà giungere anche da parte del conservatore del registro delle imprese ipotesi che già ha messo in allarme molte aziende e professionisti.

Va detto che è risultato evidente a molti operatori del settore quanto le rinnovate soglie per la nomina dell’organo di controllo delle Srl e delle società cooperative siano in effetti troppo basse, soprattutto rispetto al numero medio di lavoratori subordinati per singolo esercizio se si considera, in effetti, la tipica organizzazione del sistema delle pmi italiane.

Già in questi primi mesi del 2019, pertanto, è in discussione in Parlamento una proposta di riforma della nuova normativa appena entrata in vigore, proprio con riferimento al numero di dipendenti e, dunque, non ci stupiremo qualora in futuro dovessero intervenire dei correttivi più in linea con le esigenze del territorio.

Avv. Giuliano Cuomo

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