Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto liquidità”

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Il tanto atteso Decreto Liquidità è stato pubblicato con una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale dell’8 Aprile e contiene misure di sostegno alla liquidità delle imprese e degli autonomi, attraverso la concessione di importanti garanzie da parte di SACE Spa su linee di credito a concedersi a tassi agevolati.

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Il corposo Decreto, che si articola in 6 capi e 44 articoli, ha il dichiarato (ma ahimè non raggiunto) scopo di porre rimedio all’emergenza economica ed all’improvvisa crisi di liquidità derivante dalla pandemia COVID-19.

Tra le disposizioni contenute nel Decreto, divise in sei diversi Capi, all’art. 1 vengono previste e disciplinate le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, attraverso la concessione di una garanzia dello Stato (per il tramite di SACE SPA e di CDP) che va dal 70 al 100% per i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia. In pratica, lo Stato farà da garante a prima richiesta per i finanziamenti di durata non superiore a sei anni concessi dagli Istituto di credito entro il 31 dicembre 2020. Il valore di tale impegno non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi dovranno essere destinati a supporto di piccole e medie imprese. Vengono inclusi anche i lavoratori autonomi ed i Liberi professionisti titolari di partita iva, sempre che non abbiamo pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art. 2 comma 100, lettera a, della Legge 23/12/1996 n. 662 (Finanziaria 1997).

Potranno giovarsi dei citati finanziamenti coloro che saranno in grado di dimostrare l’esistenza di precise condizioni analiticamente indicate al comma 2 dell’art. 1 dell’esaminando Decreto. Al Comma 6 viene prevista, poi, una procedura semplificata per le imprese con meno di 5000 dipendenti.

Un intero articolo, formato di ben 10 commi, l’art. 2 del Decreto, viene dedicato alle misure a sostegno dell’esportazione dell’internazionalizzazione ed agli investimenti delle imprese.

Il 2° Capo, è interamente dedicato alle Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza, vengono infatti previste modalità semplificate di sottoscrizione dei contratti, dei documenti e di invio delle comunicazioni (Art.4).

Degna di apprezzamento dal punto di vista giuridico e societario, la scelta operata con l’art. 5, di differire l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’Impresa”, che slitta dal 15 Agosto 2020 al 1° settembre 2021, capace di evitare che milioni di professionisti ed amministratori, durante la valutazione della continuità aziendale e nell’esercizio di specifiche attività di controllo e monitoraggio, si trovassero di fronte alla palese esistenza di precoci segnali di crisi, ovviamente derivanti dall’inaspettata emergenza sanitaria.

Nei successivi articoli del II Capo, vengono, inoltre, previste altre “deroghe” in materia di diritto societario e fallimentare.

Viene poi prevista, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito aventi scadenza intercorrente tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020.

All’Art. 13 vengono previste analiticamente le garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia PMI. In particolare le ipotesi di garanzia concedibili previste sono:

1) garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;

2) garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;

3) garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100 per cento con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.

Un Intero Capo, il III, viene dedicato all’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica al fine di evitare scalate e sciacallaggio a danno delle nostre aziende nazionali.

Al IV Capo, vengono disciplinate le misure fiscali e contabili, più nel dettaglio, viene prevista la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.

Nel caso in cui, invece, il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione prevista dal Decreto Liquidità, resta valida la sospensione fino al 30 aprile 2020 – con ripresa in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 – dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (come disposto dal decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Viene prevista, altresì, una c.d. “Rimessione in termini” per i versamenti nei confronti delle P.A. che si considerano eseguiti regolarmente se effettuati entro il 16 aprile 2020; in tal caso non si applicano sanzioni e interessi.

All’Art. 29 vengono indicate le disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti, viene, infatti, introdotto l’obbligo per gli enti impositori, gli agenti della riscossione nonché, per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche.

Al Capo V, troviamo le disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali, in giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.

Nello specifico, viene prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Risultano ancora sospesi, per la medesima durata, i termini per la notifica degli atti introduttivi innanzi alle Commissioni tributarie.

In conclusione, pur apprezzando alcune disposizioni, non sarebbe intellettualmente e professionalmente onesto, non rilevare come, ancora una volta, anche in questo Decreto manchi completamente un effettivo intervento finalizzato ad accrescere la liquidità delle imprese e dei lavoratori, manchi fortemente un piano straordinario e generalizzato di proroghe e rateizzazioni a medio-lungo termine, che consenta alle imprese di non distrarre liquidità e risorse dalle azioni finalizzate alla ripresa delle attività ed alla sopravvivenza delle stesse. Da un esame più attento, infatti, il decreto testè emanato, appare soltanto come un “incentivo all’indebitamento”, che potrebbe avere l’effetto boomerang di portare ancora di piu in patologia le PMI italiane, costrette a breve a restituire i fondi ricevuti, pur senza aver effettivamente ripreso a pieno le loro attività. Anche la garanzia dello Stato non appare così rincuorante se si considera che, in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate dei finanziamenti oggi concessi, lo Stato potrà usufruire della propria procedura semplificata di recupero credito, con rapida aggressione dei patrimoni dei richiedenti odierni. A parere di chi scrive, anche i tempi di erogazione non saranno così rapidi come “promesso” e sicuramente le misure contenute in questo Decreto non saranno la panacea di questo male.

Autore dell’articolo:

Avv. Giuliano Cuomo, Avvocato d’affari con specializzazione in diritto tributario e societario Managing Partner della sede Milanese di “Visconti Studio Legale” con sedi in Napoli e Milano e Partner di TAX&Law Studio di Consulenza Legale e Tributaria in Napoli.

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