Importare mascherine in Italia: quando si opera la requisizione

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In tempi di COVID-19 si è tornati a parlare, in Italia, di requisizione. L’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile coordina la realizzazione degli interventi finalizzati, tra gli altri, alla requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria. In seguito, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “

Il sacrificio imposto al diritto di proprietà del privato viene, parzialmente, ripagato mediante la previsione di una indennità che, nel caso dei dispositivi DPI e dei beni mobili, è liquidata, secondo l’art. 6, 4° comma, del D.L., alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta.

In attuazione delle misure utili all’acquisizione di presidi sanitari e medico-chirurgici occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 ha nominato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli soggetto attuatore al fine di procedere, al momento dell’importazione ed a richiesta del Commissario Straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dal Commissario, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 18/2020. In poche parole, all’arrivo in dogana l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) segnala l’importazione di mascherine e/o DPI al Commissario Straordinario in modo che quest’ultimo possa disporre la requisizione.

L’intento, chiarissimo, della normativa per l’emergenza è duplice, da una parte rifornire gli operatori sanitari di dispositivi utili a combattere l’epidemia e dall’altra evitare operazioni commerciali di accaparramento illecito e fortemente speculative

Tuttavia le pratiche di sdoganamento, i controlli ferrati, la segnalazione al Commissario e le requisizioni, unitamente ad una normativa, per forza di cose, non chiarissima in materia di requisizione, perché legata allo stato di emergenza, hanno determinato lunghi tempi di approvvigionamento e quindi lo svuotamento dei magazzini dei commercianti e delle farmacie in particolare, con conseguente aumento spropositato dei prezzi al dettaglio.

Consapevole della situazione generatasi, il Commissario Straordinario, con l’ordinanza 6/2020, ha colto la necessità di individuare una procedura celere per lo sdoganamento, che consentisse di velocizzare i tempi, pur nel rispetto delle disposizioni di legge, a presidio della salute e dei correlati interessi pubblici. Con il citato provvedimento è stato, perciò, introdotto lo svincolo diretto dei DPI esclusivamente nei confronti delle Regioni, Province Autonome, Enti Territoriali, alcune Pubbliche Amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell’emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali (individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, quella che regolamenta il diritto di sciopero). Così l’ADM, con Determinazione del 30 marzo 2020 prot. n. 10213/RU, in attuazione della ordinanza n. 6/2020, ha previsto che l’accesso alla procedura dello sdoganamento con svincolo diretto di cui al punto 1 è subordinato alla presentazione di una autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dall’effettivo destinatario della merce, in cui quest’ultimo attesta che i beni oggetto dell’importazione sono destinati ad uno dei soggetti legittimati dalla medesima ordinanza. In virtù di quanto previsto nella citata determinazione le operazioni di svincolo diretto sono oggetto di semplice comunicazione al Commissario Straordinario, mentre le importazioni di DPI non destinati ai soggetti sopra indicati, sono oggetto di segnalazione al Commissario Straordinario affinché disponga, ove lo ritenga, la requisizione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in qualità di Soggetto Attuatore.

È chiaro che la procedura di svincolo diretto non è un portone attraverso il qual far passare tutto. Al fine di poter utilizzare la procedura rileva il destinatario finale che utilizzerà il prodotto. Se il destinatario finale è soggetto autorizzato (Regioni, Province Autonome, Enti Territoriali, alcune Pubbliche Amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell’emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali) questi potrà beneficiare dello svincolo diretto e quindi importare i dispositivi, siano essi semplici Dispositivi Medici o DPI, senza correre il rischio della requisizione. All’uopo il destinatario finale dovrà compilare una autocertificazione, che sarà sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, allegando anche copia del suo documento di identità. L’autocertificazione del destinatario finale si andrà, quindi, ad aggiungere a quella che dovrà rendere l’importatore, qualora fosse soggetto diverso.

La presentazione dell’autocertificazione, tuttavia, non pone, definitivamente, al riparo dalla requisizione, poiché resta fermo il potere di ADM di procedere ai controlli antifrode e a tutte le attività di verifica delle dichiarazioni rese. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che uno degli scopi della legislazione di emergenza è quello di evitare operazioni commerciali di accaparramento illecito e fortemente speculative. Perciò l’ADM potrà senza dubbio segnalare l’importazione al Commissario Straordinario per la requisizione, anche se avvenuta con svincolo diretto, qualora sia evidente che la reale finalità sia tra quelle non autorizzate. Ad esempio non supererebbe il controllo antifrode l’importazione effettuata da un destinatario finale che abbia dichiarato che la merce è destinata a proteggere i propri dipendenti, qualora il quantitativo appaia abnorme rispetto al reale fabbisogno. Ciò, infatti, lascerebbe presumere che la reale finalità sia quella di rivendita non autorizzata. Parimenti, difficilmente passerebbe indenne l’importazione di un quantitativo di prodotti evidentemente destinati a fare magazzino. I dispositivi destinati al magazzino del grossista sarebbero segnalati al Commissario Straordinario ai fini della requisizione in quanto probabile oggetto di attività di accaparramento a fini speculativi.

Naturalmente i parametri adoperati dall’ADM nei controlli risentono e sono, inevitabilmente, influenzati, dal livello dello stato di emergenza. Più bassa sarà la curva dei contagi e quindi minore sarà la diffusione del virus, più semplice sarà procedere alle importazioni di DPI e DM.

Avv. Emilio Possidente – Partner

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