LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI VENDITA AL DEBITORE ESECUTATO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

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Un argomento di notevole interesse nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari riguarda la notifica dell’avviso di vendita al debitore esecutato.

E’ obbligatoria ? 

E’ espressamente prevista da una norma di legge?

Un recente provvedimento del G.E. del Tribunale di Torre Annunziata così risponde: “ l’obbligo di notifica dell’avviso di vendita non è previsto in alcuna disposizione normativa, né dall’art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, né dagli artt. 570 e 576 c.p.c. che disciplinano l’avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.

La questione, quindi, sembrerebbe essere definita.

C’è un però: normalmente si procede a questo adempimento.

Per cercare di capire il perché di questa apparente contraddizione riteniamo sia necessario soffermarci sulla funzione di questo atto. Ebbene la sua finalità è essenzialmente pubblicitaria, necessaria quando si vuole dare una conoscenza ampia e generalizzata della vendita alla platea di coloro che possono essere interessati all’acquisto. Ed è proprio questa diversa finalità, unita al fatto che l’avviso di vendita contiene informazioni in concreto già conosciute dal debitore, che potrebbe aver indotto il legislatore ad escludere quest’atto dal novero di quelli per i quali è obbligatoria la notifica all’esecutato.

Circa la prassi formatasi, sempre il G.E. di Torre Annunziata osserva: “ in alcune risalenti pronunce di legittimità è stato affermato il principio secondo cui: “in tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanaza di fissazione della vendita”.

Queste decisioni degli ermellini sono, però, antecedenti alla novella del 2005, quando era possibile chiedere la conversione del pignoramento “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”. E quindi era necessario che il debitore esecutato ne fosse a conoscenza.

Con la riforma indicata tutto è cambiato: il momento ultimo per la conversione è l’udienza fissata dal G.E. ex art. 569 c.p.c.

Per tal motivo l’indirizzo giurisprudenziale è superato.

Ma come detto prima, la prassi degli uffici giudiziari e/o del professionista delegato, rispettivamente, di disporre e/o di procedere alla notifica dell’avviso di vendita al debitore esecutato sembra permanere.

In realtà, riteniamo, perché non è possibile escludere a priori ed in linea generale la lesione di un diritto o di un interesse del debitore e, quindi, il conseguente pregiudizio che lo porterebbe a proporre opposizione agli atti esecutivi. Con un allungamento dei tempi della procedura se non anche ad un danno.

Avv. Marco Visconti

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