I dubbi che nascono dal nuovo disposto dell’art. 543 cpc

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Ne parla il nostro senior associate Sergio Bove

In questi giorni tutti gli operatori del diritto avranno avuto modo d’imbattersi nella Legge di riforma del processo civile n.206 del 2021 che, con l’unico articolo di cui si compone, al comma 32 ha introdotto nuovi adempimenti a carico del creditore modificando l’art.543 cpc. In tema di pignoramento presso terzi.

Precisamente, la suddetta legge così statuisce: “all’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti : Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al  terzo  l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del  numero  di  ruolo della  procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo  mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione  determina  l’inefficacia  del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di  piu’ terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti  dei  terzi  rispetto  ai quali non e’ notificato o depositato l’avviso. In ogni caso,  ove  la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del  terzo  cessano  alla  data  dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

La data, quindi, che fa da cd. “spartiacque” tra la “vecchia” e la “nuova formulazione” dell’art.543c.p.c. è il 22 giugno 2022, giorno dell’entrata in vigore della predetta disposizione.

Orbene, da quel preciso momento, il dubbio che ha assalito tanti di noi operatori del diritto è stato il medesimo: “…la norma si applicherà anche ai pignoramenti presso terzi che abbiamo precedentemento notificato ?..” ed ancora “….nel silenzio della legge occorrerà fare riferimento al momento della notifica oppure al momento dell’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi ?”.

Sperando di aver fatto una giusta valutazione e con uno sguardo al principio “del rasoio di occam”, non essendoci nessuna previsione espressa di retroattività della norma, ritengo corretto rifarmi ai principi generali del diritto.

Nella procedura civile, la causa è pendente a partire dal momento in cui viene notificato al convenuto (cioè portato a conoscenza del destinatario) l’atto introduttivo del giudizio (atto di citazione); se il giudizio viene introdotto attraverso il deposito di un ricorso, invece, la pendenza viene determinata a partire dal momento del deposito dell’atto.

Pertanto, nell’ipotesi del pignoramento presso terzi il momento della pendenza coincide con il momento in cui lo stesso produce i suoi effetti –soprattutto con riferimento al terzo pignorato – vale a dire dal momento della sua notifica.

Di conseguenza, i pignoramenti presso terzi notificati antecedentemente alla data del 22 Giugno 2022, non dovrebbero soggiacere ai nuovi ed ulteriori adempimenti della norma in questione.

Per i pignoramenti presso terzi notificati dal 22 giugno 2022, a questo punto, l’ulteriore dubbio che assale tutti noi operatori del diritto è : “ ..successivamente all’iscirizione a ruolo del p.p.t., i Tribunali comunicheranno in tempi rapidi i dati necessari per consentirci le relative comunicazioni entro la data fissata ? ”

 Ovviamente la speranza è in tal senso, resta da vedere nella pratica giornaliera quel che riscontreremo nei diversi Fori.

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